14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4911 del 5 maggio 1995
Testo massima n. 1
La dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa [ art. 1456, comma 2, c.c. ] può essere resa, senza necessità di formule rituali, anche in maniera implicita, purché inequivocabile, pure nell’atto di citazione in giudizio per la risoluzione del contratto o in atti giudiziari equipollenti, ma non può, in nessun, caso, avere effetto se la controparte ha già adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, anche se ciò è avvenuto oltre i termini previsti nel contratto per l’adempimento, atteso che fino a quando il creditore non dichiari di volersi avvalere della detta clausola il debitore può adempiere, seppure tardivamente, la sua obbligazione.
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