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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10734 del 4 maggio 2010

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 10734 del 4 maggio 2010

Testo massima n. 1

A norma dell’art. 117 cod. civ., e dei principi generali in tema di interesse ad agire, il matrimonio può essere impugnato dai terzi a condizione che essi abbiano un interesse legittimo ed attuale all’impugnazione; a tal fine, gli eredi necessari pretermessi in sede di successione sono legittimati all’impugnazione del matrimonio canonico del “de cuius”, tardivamente trascritto [ nella specie dal coniuge – nominata erede universale – successivamente al decesso del “de cuius” ], se ed in quanto da esso derivi loro un pregiudizio diretto ed immediato ad un interesse, anche morale, attinente al complessivo assetto dei rapporti familiari sui quali il matrimonio viene ad incidere.

Testo massima n. 2

A norma dell’art. 782, secondo comma, c.c., la donazione si perfeziona con l’accettazione da parte del donatario, la quale deve coesistere con la volontà del donante; ne consegue che – in conformità al principio generale secondo cui ogni proposta contrattuale cade con la morte del proponente – dopo la morte del donante, il donatario non può accettare la donazione né notificare l’atto di accettazione, a nulla rilevando che nell’atto di donazione risulti l’espressa previsione che l’accettazione può intervenire anche dopo la morte del donante.

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