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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1611 del 23 maggio 1972

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1611 del 23 maggio 1972

Testo massima n. 1

La volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa può essere manifestata in ogni valido modo idoneo, e pure se implicito, purché in maniera inequivocabile, e quindi anche attraverso fatti incompatibili con una diversa volontà. [ Nella specie il diniego alla proroga del termine, stabilito per il versamento del residuo prezzo di una vendita immobiliare, è stato ritenuto idonea manifestazione dell’intenzione di avvalersi della pattuita clausola risolutiva espressa ].

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