Cass. civ. n. 1045 del 3 febbraio 1998
Testo massima n. 1
Il termine per la stipulazione del contratto definitivo non è di per sé essenziale, ma lo diviene solo per volontà dei contraenti o per la natura e l'oggetto del contratto, quando l'utilità economica avuta presente dalle parti possa essere perduta per effetto dell'inutile decorso di quel termine.