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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8233 del 29 agosto 1997

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8233 del 29 agosto 1997

Testo massima n. 1

Il termine per l’inadempimento indicato nel contratto deve ritenersi essenziale quando la sua improrogabilità risulti dalle espressioni adoperate dai contraenti anche senza l’uso di formule sacramentali ovvero dalla natura e dall’oggetto del contratto, la cui utilità economica avuta presente dai contraenti sarebbe perduta per effetto dell’inutile decorso del termine pattuito.

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