Cass. civ. n. 6456 del 03 marzo 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Opposizioni esecutive - Revocazione della pronuncia della Corte di cassazione - Termine semestrale ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c. - Regime di inoperatività della sospensione feriale - Applicabilità.


In tema di opposizioni esecutive, la revocazione della pronuncia della Corte di cassazione dev'essere proposta entro il termine semestrale di cui all'art. 391-bis, comma 1, c.p.c., al quale, in forza dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969, non si applica la sospensione feriale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14972 del 2015

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis com. 1 CORTE COST.
Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

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