Cass. pen. n. 646 del 06 dicembre 2023

Testo massima n. 1


NULLITA' - IN GENERE - Programma di giustizia riparativa - Richiesta di accesso - Diritto dell'interessato all'avvio del programma - Esclusione - Ragioni.


In tema di giustizia riparativa, la sola richiesta di accesso non fa sorgere in capo all'interessato il diritto ad essere avviato presso un centro per lo svolgimento del programma richiesto, non sussistendo alcun automatismo tra la presentazione delle domanda e l'avvio del programma, in quanto è rimessa al giudice la valutazione della sua utilità.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 25367 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis com. 3
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 7 lett. C PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

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