Cass. civ. n. 26702 del 23 ottobre 2018
Testo massima n. 1
Nella vigenza dell'art. 549 c.p.c. nella formulazione introdotta dalla legge n. 228 del 2012, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione risolva in via sommaria le questioni relative all'esistenza della posizione debitoria del terzo ed assegni le somme pignorate è impugnabile mediante l'opposizione agli atti esecutivi e non con l'appello - previa qualificazione dell'ordinanza come sentenza sostanziale -, posto che, a differenza del precedente regime giuridico, in forza del quale sulle contestazioni relative alla dichiarazione del terzo occorreva decidere in base ad un ordinario procedimento di cognizione, il nuovo art. 549 c.p.c. abilita lo stesso giudice dell'esecuzione a risolvere dette questioni, all'esito di un accertamento sommario.
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