Cass. civ. n. 1502 del 18 maggio 1971

Testo massima n. 1


Anche nei contratti con prestazioni corrispettive il carattere essenziale del termine è considerato sempre in relazione alle singole prestazioni, nel senso che il termine è essenziale nell'interesse di ciascuna delle due parti con riferimento alla prestazione che deve essere adempiuta dalla controparte.

Testo massima n. 2


Il disposto dell'art. 1563 c.c., per il quale nel contratto di somministrazione il termine stabilito per le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti, non ha inteso derogare ai principi generali in materia di termine sulle obbligazioni.

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