Cass. civ. n. 1742 del 14 marzo 1986

Testo massima n. 1


Nell'ipotesi di inosservanza del termine essenziale, costituisce impedimento alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1457 c.c., il comportamento contrario a buona fede della controparte quando per l'adempimento si richieda la cooperazione di entrambi i contraenti.

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