Cass. civ. n. 6466 del 12 marzo 2024
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI MALATTIA Aspettativa non retribuita ex art. 26.9 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile del 2003 - Fruizione - Indicazione nei certificati medici dell'inizio e della fine della malattia - Necessità - Ragioni.
Ai fini della fruizione del periodo di aspettativa non retribuito di cui all'art. 26.9 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003, il lavoratore ha l'onere di produrre previamente, a sostegno della richiesta, certificazione medica con indicazione della data di inizio e di fine della malattia, la quale costituisce titolo per l'assenza e alla patologia sofferta va "commisurata" la concessione del beneficio.
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Contr. Coll. 16/04/2003 art. 26 com. 9