Cass. civ. n. 1436 del 12 maggio 1972

Testo massima n. 1


Qualora sia stato fissato un termine essenziale per l'esecuzione di un contratto, l'inosservanza del termine produce la risoluzione di diritto del contratto a norma dell'art. 1457 c.c., senza che sia necessaria la preventiva intimazione della diffida ad adempiere.

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