Cass. civ. n. 3194 del 10 novembre 1971

Testo massima n. 1


In materia negoziale l'effetto più rilevante del carattere essenziale di un termine è quello di non rendere possibile l'esecuzione tardiva (art. 1457 c.c.); nel caso di inosservanza di termine non essenziale l'inadempiente potrà evitare la condanna al risarcimento solo fornendo la prova che il ritardo è stato dovuto a causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).

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