Cass. civ. n. 6057 del 16 novembre 1981

Testo massima n. 1


Con riguardo alla donazione in favore di un minore, l'inosservanza delle norme circa l'autorizzazione all'accettazione integra una mera ragione di annullabilità dell'atto, ai sensi dell'art. 322 c.c., deducibile soltanto dai soggetti contemplati in tale norma, e, pertanto non può essere fatta valere dai coeredi, in sede di divisione ereditaria, quale mezzo al fine di comprendere il bene donato nell'asse ereditario.

Testo massima n. 2


L'accettazione della donazione, con il medesimo atto pubblico a mezzo del quale essa viene effettuata, non postula l'adozione di formule solenni o determinate, ma può risultare anche per implicito, ove il contesto complessivo di detto atto evidenzi inequivocamente la volontà di accettare.

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