Cass. civ. n. 6503 del 03 marzo 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti relativi all'affidamento del minore - Modifica dell'affidamento da parte del giudice d'appello - Audizione del minore - Necessità - Audizione nel grado precedente - Irrilevanza.


Nei giudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull'affidamento o sul collocamento del minore, tenuto conto anche di fattori sopravvenuti quali la modifica della residenza, ove lo stesso sia prossimo alla soglia legale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo della audizione, il giudice di secondo grado deve procedere all'ascolto o fornire puntuale giustificazione argomentativa del rigetto della richiesta, non essendo di per sé sufficiente che il minore sia stato sentito nel precedente grado di giudizio.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9691 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 315
Cod. Civ. art. 336 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 337
Cod. Civ. art. 337
Costituzione art. 111

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