Cass. civ. n. 6503 del 03 marzo 2023
Testo massima n. 1
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti relativi all'affidamento del minore - Modifica dell'affidamento da parte del giudice d'appello - Audizione del minore - Necessità - Audizione nel grado precedente - Irrilevanza.
Nei giudizi relativi alla modifica delle statuizioni sull'affidamento o sul collocamento del minore, tenuto conto anche di fattori sopravvenuti quali la modifica della residenza, ove lo stesso sia prossimo alla soglia legale del discernimento e sia stata formulata istanza di rinnovo della audizione, il giudice di secondo grado deve procedere all'ascolto o fornire puntuale giustificazione argomentativa del rigetto della richiesta, non essendo di per sé sufficiente che il minore sia stato sentito nel precedente grado di giudizio.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 336 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 337
Cod. Civ. art. 337
Costituzione art. 111