Cass. civ. n. 3471 del 15 ottobre 1976

Testo massima n. 1


La disposizione dell'art. 1460 c.c., che concerne l'eccezione di inadempimento, è del tutto distinta ed autonoma rispetto a quelle relative al concorso di cause nella produzione del danno. Dato che l'eccezione di inadempimento deve portare a stabilire se esista o meno una causa di giustificazione del rifiuto di adempiere di una delle parti contraenti, il giudizio relativo deve solo determinare la legittimità dell'uno o dell'altro tra i comportamenti contrastanti. Pertanto, ritenuta la illegittimità di uno di essi non resta margine all'efficienza causale dell'altro, circa il rifiuto di adempiere venuto in esame.

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