Cass. civ. n. 1894 del 8 ottobre 1970
Testo massima n. 1
Le disposizioni degli artt. 1455 e 1460 c.c. hanno un diverso ambito di applicazione. La facoltà dei venditori di sospendere la loro prestazione, a norma dell'art. 1460 non esclude quella di domandare, a norma dell'art. 1455, la risoluzione per grave inadempimento della controparte.
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