Cass. civ. n. 24899 del 25 novembre 2005

Testo massima n. 1


L'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 c.c. è opponibile quando sussista un rapporto di corrispettività e contemporaneità tra le prestazioni relative alle obbligazioni reciproche delle parti e la non contrarietà a buona fede dell'inadempimento da parte di colui che formula la relativa eccezione. La valutazione relativa a tali elementi, indispensabili per l'applicabilità della suddetta eccezione, si risolve in un apprezzamento di fatto demandato al giudice del merito ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

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