Cass. civ. n. 6513 del 03 marzo 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - IN GENERE Pluralità di titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore - Instaurazione di distinte procedure esecutive - Violazione del principio di buona fede - Sussistenza - Riunione dei procedimenti - Necessità - Conseguenze in punto di spese processuali.
È contrario a buona fede il contegno del creditore che - senza alcun vantaggio o interesse - instauri più procedure esecutive in forza di diversi titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore; in tal caso, il giudice dell'esecuzione è tenuto a riunire i suddetti procedimenti e, conseguentemente, a liquidare al creditore procedente le sole spese e i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d'un solo precetto e per l'esecuzione di un solo atto di pignoramento in relazione ad un valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 491
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 493
Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.