Cass. civ. n. 6441 del 9 giugno 1993

Testo massima n. 1


L'eccezione d'inadempimento, di cui all'art. 1460 c.c., la quale, in via generale, presuppone che le reciproche prestazioni siano contemporaneamente dovute, è opponibile anche alla parte che debba adempiere entro un termine diverso e successivo, a fronte di un evidente pericolo di perdere la controprestazione, avendo essa già dimostrato di non essere in grado di provvedere ai propri obblighi.

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