Cass. civ. n. 6523 del 12 marzo 2024

Testo massima n. 1


ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - LIMITAZIONI (FATTI DOLOSI) Rischio assicurato - Fatti dannosi derivanti da colpa grave o gravissima - Inclusione nella copertura assicurativa - Sussistenza - Esclusione dei fatti dovuti a colpa grave e dei fatti dovuti a specifici comportamenti colposi - Pattuizione espressa - Necessità.


L'assicurazione della responsabilità civile, per la sua stessa natura, copre necessariamente il danno che deriva da fatto colposo, benché connotato da colpa anche grave o gravissima, essendo, pertanto, necessaria una pattuizione espressa delle parti per escludere l'assicurabilità dei fatti dovuti a colpa grave dell'assicurato o dei fatti dovuti a particolari e specifici comportamenti colposi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20070 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST.

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