Cass. civ. n. 654 del 10 gennaio 2025
Testo massima n. 1
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Cd. Retrocessione del credito - Notificazione della cessione al debitore ceduto - Art. 1264 c.c. - Libertà di forma - Sussistenza - Notificazione della cessione con ricorso per decreto ingiuntivo o con comunicazione nel corso del giudizio di opposizione - Idoneità.
La notifica al debitore ceduto del ritrasferimento del credito dal cessionario al cedente (cd. retrocessione) è, come per l'originaria cessione, atto a forma libera, purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito, cosicché essa può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione in corso di causa nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c..
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 638 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 643
Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.