Cass. civ. n. 17632 del 10 agosto 2007

Testo massima n. 1


La sospensione dell'esecuzione della prestazione contrattuale, nei casi in cui è consentita dall'art. 1461 c.c., non richiede per la sua validità alcuna previa comunicazione o dichiarazione alla controparte, né è necessario che la relativa decisione sia adottata prima della scadenza del termine previsto per l'adempimento.

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