Cass. civ. n. 6544 del 03 marzo 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Assegnazione della casa coniugale - Art. 4, comma 12 quinquies, del d.l. n. 16 del 2012 - Traslazione della soggettività passiva in capo all'utilizzatore - Applicazione retroattiva - Esclusione - Ragioni.
In tema di IMU, la traslazione della soggettività passiva dell'imposta dal proprietario all'assegnatario della casa coniugale, prevista dall'art. 4, comma 12 quinquies, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012, non è suscettibile di applicazione retroattiva, trattandosi di disposizione innovativa che qualifica in termini di diritto reale, anziché personale di godimento, la posizione del coniuge non proprietario, a cui viene assegnata la casa coniugale in quanto affidatario dei figli minori.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 217
Cod. Civ. art. 218
Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 155 quater CORTE COST.
Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 4 com. 12 CORTE COST.
Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 337 sexies