Cass. civ. n. 15113 del 3 giugno 2019

Testo massima n. 1


In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. dispone che la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce "nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione", da individuarsi in un atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti, attesa l'esigenza dell'immediatezza della conoscenza del disconoscimento in capo al soggetto che ne è destinatario, sicchè non può intendersi come prima risposta il mero deposito di note difensive autorizzate, proprio perché effettuato in assenza della controparte.

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