Cass. civ. n. 656 del 12 gennaio 2023

Testo massima n. 1


COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO Domanda di risoluzione contrattuale - Luogo di esecuzione della prestazione principale - Prestazioni accessorie da eseguirsi in luogo diverso - Irrilevanza.


Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., occorre avere riguardo al luogo in cui doveva essere eseguita l'originaria obbligazione il cui inadempimento viene dedotto a sostegno della domanda, per tale dovendosi intendere l'obbligazione fondamentale e primaria derivante dal contratto, e non anche eventuali obbligazioni accessorie e strumentali, il cui inadempimento non può considerarsi suscettibile di autonoma valutazione, anche nel caso in cui le stesse dovessero essere eseguite in un luogo diverso da quello in cui doveva essere adempiuta l'obbligazione principale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 245 del 2008

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1453
Cod. Civ. art. 1182

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