Cass. civ. n. 656 del 10 gennaio 2025

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE


Principi di correttezza e buona fede - Portata - Rilevanza sul piano dell'equilibrio delle contrapposte prestazioni contrattuali - Conseguenze - Rilevanza sul potere del giudice di intervenire sul programma contrattuale - Sussistenza - Condizioni.


I principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1175
Cod. Civ. art. 1366
Cod. Civ. art. 1375

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Conformi: Cass. civ. n. 20106/2009

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