Cass. civ. n. 5302 del 29 maggio 1998

Testo massima n. 1


L'eccessiva onerosità di una prestazione rispetto alla corrispettiva, ai fini della risoluzione del contratto — anche preliminare — va valutata comparando il valore di entrambe al momento in cui sono sorte e a quello in cui devono eseguirsi, mentre la prescrizione della relativa azione decorre dal momento in cui si verifica la sperequazione.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE