Cass. civ. n. 5302 del 29 maggio 1998

Testo massima n. 1


L'eccessiva onerosità di una prestazione rispetto alla corrispettiva, ai fini della risoluzione del contratto — anche preliminare — va valutata comparando il valore di entrambe al momento in cui sono sorte e a quello in cui devono eseguirsi, mentre la prescrizione della relativa azione decorre dal momento in cui si verifica la sperequazione.

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