Cass. civ. n. 1021 del 10 febbraio 1984

Testo massima n. 1


In relazione alla ratio della normativa della risoluzione del contratto per inadempimento (o per eccessiva onerosità sopravvenuta), diretta alla tutela dell'equilibrio sinallagmatico nei contratti a prestazioni corrispettive, l'obiettiva esiguità della parte di prestazioni non eseguita (o tardivamente eseguita) in relazione all'economia complessiva della convenzione, comportando la corrispondente minima lesione dell'interesse dell'altro contraente, deve trovare esclusiva e prevalente rilevanza nel giudizio sull'importanza o meno dell'inadempimento (o della non gravosità della controprestazione nella onerosità sopravvenuta).

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