Cass. civ. n. 3618 del 25 maggio 1983

Testo massima n. 1


Al fine della prova dell'inadempimento che preclude al debitore la facoltà di chiedere, a norma dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, non si richiede la costituzione in mora mediante l'intimazione o la richiesta di adempimento rivolta al debitore per iscritto, essendo invece sufficiente la semplice richiesta di adempimento con qualsiasi mezzo.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE