Cass. civ. n. 3618 del 25 maggio 1983

Testo massima n. 1


Al fine della prova dell'inadempimento che preclude al debitore la facoltà di chiedere, a norma dell'art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, non si richiede la costituzione in mora mediante l'intimazione o la richiesta di adempimento rivolta al debitore per iscritto, essendo invece sufficiente la semplice richiesta di adempimento con qualsiasi mezzo.

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