Cass. civ. n. 5439 del 13 dicembre 1977
Testo massima n. 1
La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta non può essere chiesta dalla parte che abbia già eseguito la propria prestazione.
La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta non può essere chiesta dalla parte che abbia già eseguito la propria prestazione.