Cass. civ. n. 2386 del 4 marzo 1998

Testo massima n. 1


Il risarcimento del danno in tema di compravendita è disciplinato, in deroga ai principi generali di cui agli artt. 1223 ss. c.c., dalla norma (dall'evidente carattere eccezionale) di cui all'art. 1518 c.c., la quale, con riguardo alle cose aventi un prezzo corrente di cui al precedente art. 1515, ne determina l'ammontare nella differenza fra il prezzo convenuto e quello corrente sul mercato nel luogo e nel giorno della consegna, salva prova del maggior danno. Ne consegue che, qualora le parti abbiano previsto, in contratto, un termine espresso per la consegna, a tale data occorre rigorosamente attenersi ai fini della determinazione del danno da inadempimento, senza che sia consentito, al venditore, il differimento unilaterale del termine predetto (con relativa possibilità di lucrare la fluttuazione del prezzo in danno della controparte).

Testo massima n. 2


In tema di risoluzione contrattuale, la variazione in aumento del cosiddetto «prelievo comunitario» (sorta di dazio doganale sulle importazioni in vigore nei paesi della CEE, imposto, nella specie, in relazione ad una compravendita di olio di oliva proveniente dalla Grecia) rientra nella normale <em>alea</em> contrattuale, e non costituisce, pertanto, causa legittima di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

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