Cass. civ. n. 3694 del 23 giugno 1984
Testo massima n. 1
Anche al di fuori dei contratti tipicamente aleatori la previsione da parte dei contraenti del rischio di un evento comporta l'assunzione dell'alea in relazione ad ogni fatto incidente su di esso, con la conseguenza che le norme sulla sopravvenuta impossibilità della prestazione e sull'eccessiva onerosità della stessa non sono applicabili nei confronti della parte in danno della quale si sia risolto quell'evento.