Cass. civ. n. 660 del 12 gennaio 2023

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI


Presentazione del conto - Contestazioni - Termine perentorio - Fattispecie.


La parte che ha diritto alla presentazione del conto può contestarlo anche oltre l'udienza fissata per la discussione dello stesso ex art. 264 c.p.c. finché, tuttavia, secondo le norme del codice di rito, non siano maturate le preclusioni relative alla produzione di documenti ed alla allegazione di fatti nuovi. (Nella specie, la S.C., nel respingere il ricorso "in parte qua", ha rimarcato come nel momento in cui il tribunale aveva ordinato al liquidatore di uno studio associato revocato dalla carica di presentare il rendiconto di gestione fossero scaduti i termini previsti dall'art. 183 c.p.c. al fine di precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni, indicare mezzi di prova diretta o contraria e produrre documenti).

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 264
Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

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Conformi: Cass. civ. n. 137/1998

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