Cass. civ. n. 660 del 10 gennaio 2025

Testo massima n. 1


FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE Contratto autonomo di garanzia con clausola di pagamento "a prima richiesta" - Rinvio pattizio alla previsione di cui all'art. 1957, comma 1, c.c. - Interpretazione - Riferimento solo al termine


indicato dalla norma richiamata - Configurabilità - Conseguenze - Possibilità di evitare la decadenza con una mera richiesta stragiudiziale - Ammissibilità. In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 22346 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1322
Cod. Civ. art. 1363

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