Cass. civ. n. 6614 del 06 marzo 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del decreto ingiuntivo - Proposizione in grado di appello - Ammissibilità - Divieto di domande nuove ex art. 345 c.p.c. - Violazione - Esclusione - Fondamento.


La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado o del decreto ingiuntivo può essere proposta nel giudizio d'appello senza che ciò implichi violazione del divieto di domande nuove posto dall'art. 345 c.p.c., dovendo applicarsi, in via analogica, il principio generale in base al quale, per ragioni di economia processuale, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c. p. c. può essere proposta anche in grado di appello, come pure la domanda di riduzione in pristino ed ogni altra conseguente davanti al giudice di rinvio (art. 389 c.p.c.).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 5787 del 2005

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 345
Cod. Proc. Civ. art. 389

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