Cass. civ. n. 11549 del 2 maggio 2019

Testo massima n. 1


In tema di giudizio di appello, se tra la notifica dell'atto di citazione e l'udienza di comparizione intercorre un termine inferiore a novanta giorni, come prescritto dall'art. 163 bis c.p.c., cui rinvia l'art. 359 c.p.c., l'atto è nullo ex art. 164, comma 1, c.p.c. e deve applicarsi il secondo comma di tale norma, secondo cui in caso di mancata costituzione del convenuto, il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone la rinnovazione entro un termine perentorio. La sanatoria del vizio ha efficacia ex tunc e l'atto risulta valido ed efficace fin dalla prima notifica, così da impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, non assumendo alcun rilievo che sia già decorso il termine per impugnazione al momento del rinnovo.

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