Cass. civ. n. 3980 del 12 febbraio 2019
Testo massima n. 1
La declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività ex art. 348 bis c.p.c., erroneamente pronunciata dal giudice del gravame con ordinanza, anziché con sentenza, è ricorribile per cassazione, sia perché l'errore sulla tempestività dell'appello è vizio proprio del suddetto provvedimento, sia in quanto l'omessa impugnazione comporterebbe il passaggio in giudicato della relativa statuizione.