Cass. civ. n. 2912 del 31 gennaio 2019

Testo massima n. 1


Il ricorso per cassazione deve essere corredato, a pena di inammissibilità, dall'indicazione dei "motivi per i quali si chiede la cassazione" (art. 366, comma 1, c.p.c.), sicché l'esplicita enunciazione delle conclusioni non è un requisito essenziale di forma-contenuto dell'atto, ove si desuma con certezza, dal contenuto del ricorso, la volontà dell'impugnante di ottenere l'annullamento della decisione.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE