Cass. civ. n. 1981 del 21 marzo 1983
Testo massima n. 1
Il compratore ha il dovere di ricevere la cosa acquistata e di mettere così il venditore in grado di liberarsi dalla relativa obbligazione della consegna, ma una mora accipiendi del compratore può configurarsi solo dopo la scadenza del termine contrattuale all'uopo stabilito dalle parti o altrimenti determinato dalla legge e sempre che la consegna della cosa sia stata offerta dal venditore al compratore nei modi di legge, ovvero quest'ultimo non abbia compiuto quanto necessario per mettere il venditore in condizione di adempiere la suindicata obbligazione.
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