Cass. civ. n. 953 del 26 gennaio 1995
Testo massima n. 1
Nella negoziazione di beni immobili con destinazione residenziale, fra i documenti relativi alla proprietà ed all'uso della cosa negoziata che il promittente o l'alienante deve mettere a disposizione del promissario o dell'acquirente, a norma dell'art. 1477, comma 3, c.c., è compreso il certificato di abitabilità, in quanto, di massima, il possesso di tale documento è indispensabile ai fini della piena realizzazione della funzione socio-economica del contratto. L'introduzione nel sistema legislativo della licenza di abitabilità per gli edifici a destinazione residenziale non risale al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 220 e 221), ma, almeno, alla L. 22 dicembre 1898, n. 5849, la quale, nell'art. 39, in seguito trasfuso nell'art. 69 del R.D. 1 agosto 1907, n. 636, prescrisse che «le case di nuova costruzione, od in parte rifatte, non possono essere abitate se non dopo autorizzazione del sindaco» e predeterminò le condizioni per il rilascio di tale provvedimento.
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