Cass. civ. n. 11756 del 6 settembre 2000

Testo massima n. 1


Nelle vendite a catena di autoveicoli, il principio dell'autonomia di ciascuna vendita, pur non consentendo di trasferire automaticamente nei confronti del primo venditore l'azione risarcitoria esercitata da taluno dei successivi compratori, che si ritenga danneggiato a causa dell'omessa o ritardata consegna dei documenti che consentono la circolazione dell'autoveicolo, non impedisce al rivenditore di proporre nei confronti del proprio venditore domanda di risarcimento del danno, ravvisabile anche in quello da lui risarcito al suo avente causa, quando tra l'inadempimento del venditore a monte e tale danno sussista il necessario rapporto di causalità; tale rapporto non è escluso dalla consapevolezza, da parte del primo acquirente dell'indisponibilità in tempi ragionevoli dei documenti, potendo ciò configurare soltanto un suo eventuale concorso di colpa.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE