Cass. civ. n. 6326 del 5 marzo 2019
Testo massima n. 1
In tema di giudizio di legittimità, nell'ipotesi in cui la cassazione della sentenza impugnata sia avvenuta ai sensi dell'art. 383, comma 4, c.p.c., il rinvio assume carattere meramente restitutorio e giustifica pertanto la designazione, ai fini del nuovo esame della causa, dello stesso giudice che ha pronunciato l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello e che avrebbe dovuto invece pronunciare sull'appello.(Nella specie, la S.C., ha cassato la pronuncia sull'inammissibilità dell'appello ed ha rinviato allo stesso giudice di appello, senza vincolo di diversa composizione).