Cass. civ. n. 6642 del 13 marzo 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Fallimento di una delle parti – Interruzione del giudizio di legittimità – Esclusione – Potere del curatore di rinunciare al ricorso – Esclusione.


In tema di giudizio di Cassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l'interruzione del processo, per cui non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall'impulso d'ufficio; ne consegue che, pur potendo il curatore intervenire nel processo per far valere i diritti della massa, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge, non può tuttavia rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell'apertura della propria procedura concorsuale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 30785 del 2023

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 299
Cod. Proc. Civ. art. 302

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