Cass. civ. n. 6642 del 13 marzo 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE


Fallimento di una delle parti – Interruzione del giudizio di legittimità – Esclusione – Potere del curatore di rinunciare al ricorso – Esclusione.


In tema di giudizio di Cassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l'interruzione del processo, per cui non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall'impulso d'ufficio; ne consegue che, pur potendo il curatore intervenire nel processo per far valere i diritti della massa, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge, non può tuttavia rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell'apertura della propria procedura concorsuale.

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Riferimenti normativi

Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 299
Cod. Proc. Civ. art. 302

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Precedenti: Cass. civ. n. 30785/2023

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