Cass. civ. n. 6645 del 13 marzo 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - FASCICOLI DI PARTE E D'UFFICIO
Mancato rinvenimento di documenti ritenuti decisivi dalle parti già prodotti in primo grado - Dovere del giudice di appello di decidere sul merito - Sussistenza - Condizioni - Onere della parte di assicurarne la disponibilità - Sussistenza.
Qualora, al momento della decisione della causa in secondo grado, non si rinvengano nel fascicolo di parte i documenti già prodotti in primo grado e su cui la parte assume di aver basato la propria pretesa in giudizio, il giudice d'appello può decidere il gravame nel merito se non ne è stato allegato lo smarrimento, essendo onere della parte assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione, quando non si versi nel caso di loro incolpevole perdita, con conseguente possibilità di ricostruzione previa autorizzazione giudiziale.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 345
Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 77
Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87