Cass. civ. n. 4260 del 8 maggio 1996
Testo massima n. 1
Il promittente venditore di una cosa altrui è obbligato a procurare nel termine fissato l'acquisto della proprietà della cosa medesima al promittente compratore anche quando questo era a conoscenza dell'altruità della cosa ed è, pertanto, inadempiente se non si sia posto nella condizione di stipulare il contratto traslativo con effetti reali entro la data prevista acquistando la cosa o procurando la partecipazione al contratto del proprietario del bene perché vi manifesti il suo consenso a favore del promissario.