Cass. civ. n. 387 del 12 gennaio 2005

Testo massima n. 1


La disciplina di cui all'art. 1480 c.c. comprende sia la vendita per intero di una parte materiale della cosa di cui l'alienante assuma di essere proprietario (communio pro diviso), sia l'ipotesi di vendita da parte di un comproprietario, di una cosa di proprietà comune pro indiviso per contro, la vendita di un bene interamente (e non parzialmente) di proprietà altrui, è regolata dall'art. 1479 c.c.

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